Il piano di ammortamento alla francese è ampiamente legittimo e non genera anatocismo.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1813
Legge 07.03.1996, n. 108
Conformi
Cass. civ., sez. un., 19.10.2017, n. 24675
Tribunale di Milano, 16.02.2017
Tribunale di Milano, 30.10.2013
Tribunale di Roma, 11.1.2016
Tribunale di Trento, 30.03.2016
Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Nei rapporti bancari in conto corrente, la rideterminazione del saldo del conto – richiesta dal correntista e finalizzata ad ottenere la ripetizione dell’asserito indebito – deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, rivelandosi inutilizzabili, invece, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. Quando ad agire in giudizio è il correntista, con domanda di rideterminazione del saldo e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., grava sul medesimo l’onere di produrre tutti gli estratti conto, fin dall’instaurazione del rapporto di conto corrente, pena, in difetto, il rigetto della domanda di ripetizione, salvo che il saldo del conto possa dirsi incontroverso a una determinata data.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1283
Codice Civile, art. 2033
Codice Civile, art. 2697
Conformi
Cass. civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20693
Cass. civ., sez. I, 20.09.2013, n. 2159
Cass. civ., sez. I, 26.01.2011, n. 1842
Cass. civ., sez. I, 25.11.2010, n. 23974
Corte d’Appello di Milano 7.10.2015
Nel caso di una successione di comportamenti la cui somma determina il venir meno della fiducia del datore di lavoro nelle future prestazioni del dipendente, la tempestività della contestazione va riferita a detta somma, e quindi all’episodio che determina il superamento del limite che giustifica il licenziamento. Per quanto riguarda i comportamenti pregressi, se da un lato è necessario che sia stata portata a conoscenza del lavoratore la loro valutazione negativa, in tempo utile perché lo stesso possa evitarne la reiterazione, dall’altro non sussiste a carico del datore di lavoro l’ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad essa rilevanza a fondamento di una più grave sanzione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2119
Legge 20.05.1970, n. 300, art. 7
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 25.09.2002, n. 13943
Cass. civ., sez. lav., 01.02.1996, n. 884
Contra
Cass. civ., sez. lav., 16.06.1987, n. 5309
Corte d’Appello di Firenze, 02.07.2015
In tema di infortuni sul lavoro e di c.d. rischio elettivo, premesso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno da parte del lavoratore, l’eventuale suo coefficiente colposo nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo causale sia sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2087
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 13.01.2017, n. 798
Cass. civ., sez. lav., 04.12.2013, n. 27127
Ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 30.05.2017, n. 13659
Cass. civ., sez. lav., 08.06.2011, n. 12532
La conoscenza non tempestiva che legittima l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere correlata non al dies a quo da cui decorre il termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma in prospettiva del dies ad quem, e sussiste quando l’ingiunto non è stato in grado, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive, di tempo e luogo, di predisporre necessarie ed adeguate difese. (Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, avendo ritenuto congruo il termine di 26 giorni intercorso tra il ritiro dell’atto notificato e la scadenza del termine per l’opposizione tempestiva).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 650
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 04.04.2016, n. 6518
Cass. civ., sez. III, 14.05.2013 n. 11550
Cass. civ., sez. I, 21.06.2012, n. 10386
Cass. civ., sez. Unite, 12.05.2005, n. 9938
Tribunale di Milano, 04.05.2017
Tribunale di Treviso, 23.03.2017
Tribunale di Milano, Sez. VI, 18.07.2016
L’allegazione e la dimostrazione della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non sono sufficienti per legittimare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto per l’applicazione di tale norma non è sufficiente che ci sia stato un mero ritardo nella conoscenza del decreto ingiuntivo ma è richiesto che l’ingiunto – su cui gravano i relativi oneri probatori – abbia acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un’opposizione tempestiva.
L’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa: trattandosi di mera argomentazione giuridica per sostenere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto, può essere sollevata per la prima volta nella fase finale del giudizio o nel giudizio di appello.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 167
Conformi
Cass. civ., sez. III, 03.07.2014, n. 15228
Cass. civ., sez. III, 16.03.2012, n. 4234
Corte d’Appello di Firenze, 08.01.2015
Corte d’Appello di Bologna, 15.11.2013
La previsione di cui all’art. 1460 c.c., secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pretesa che ha titolo nel contratto può essere paralizzata se è ravvisabile in capo al soggetto che la sta esercitando l’inadempimento delle obbligazioni che abbia a sua volta assunto, si può invocare anche in caso di inadempimento di obbligazioni accessorie a quella principale (obbligazioni collaterali di collaborazione, di protezione, di informazione, etc.), a condizione che siano essenziali per l’equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale e di gravità tale da menomare la fiducia nel corretto adempimento del contratto. (Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall’utente di rete idrica convenuto in giudizio dal gestore per il pagamento di bollette di importi considerevoli per consumi anomali dovuti ad un guasto della stessa rete sul tratto a valle del contatore, il Tribunale ha escluso che l’obbligazione accessoria di collaborazione da parte del fornitore, intesa come obbligo di segnalazione generica di guasti concernenti gli impianti privati, costituisse obbligo essenziale per l’equilibrio del sinallagmatico del rapporto di fornitura e che la mancanza fosse di gravità tale da giustificare il mancato pagamento dell’acqua erogata).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1460
Conformi
Cass. civ, sez. II, 30.06.2016, n. 13446
Cass. civ., sez. II, 18.03.1999, n. 2474
Tribunale di Monza, 09.01.1997