Massimario
Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1515 del 31.10.2017- Dott.ssa N. SOMMAZZI
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE - Anatocismo - Non sussiste

Il piano di ammortamento alla francese è ampiamente legittimo e non genera anatocismo.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1813

Legge 07.03.1996, n. 108

 

Conformi

Cass. civ., sez. un., 19.10.2017, n. 24675

Tribunale di Milano, 16.02.2017

Tribunale di Milano, 30.10.2013

Tribunale di Roma, 11.1.2016

Tribunale di Trento, 30.03.2016

 

 

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1515 del 31.10.2017- Dott.ssa N. SOMMAZZI
MUTUO - Interessi usurari -Stipula ante legge n. 108/1996 con tasso ultra soglia - Stipula post legge n. 108/1996 con tasso entro la soglia - Superamento del tasso soglia posteriormente alla stipula - Nullità e/o inefficacia della clausola sugli interessi - Non sussiste

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

 

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1016 del 19.06.2017 – Dott.ssa L. SERRA
CONTO CORRENTE - Anatocismo - Rideterminazione del saldo - Onere produzione estratti conto - Grava sul correntista

 

Nei rapporti bancari in conto corrente, la rideterminazione del saldo del conto – richiesta dal correntista e finalizzata ad ottenere la ripetizione dell’asserito indebito – deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi  registrate, rivelandosi inutilizzabili, invece, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. Quando ad agire in giudizio è il correntista, con domanda di rideterminazione del saldo e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., grava sul medesimo l’onere di produrre tutti gli estratti conto, fin dall’instaurazione del rapporto di conto corrente, pena, in difetto, il rigetto della domanda di ripetizione, salvo che il saldo del conto possa dirsi incontroverso a una determinata data.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1283

Codice Civile, art. 2033

Codice Civile, art. 2697

 

Conformi

Cass. civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20693

Cass. civ., sez. I, 20.09.2013, n. 2159

Cass. civ., sez. I, 26.01.2011, n. 1842

Cass. civ., sez. I, 25.11.2010, n. 23974

Corte d’Appello di Milano 7.10.2015

 

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Tribunale Como , Sez. Lavoro, Sentenza n. 244 del 16.10.2017 – Dott. G. L. ORTORE
Lavoro subordinato - Licenziamento - Giusta causa

Nel caso di una successione di comportamenti la cui somma determina il venir meno della fiducia del datore di lavoro nelle future prestazioni del dipendente, la tempestività della contestazione va riferita a detta somma, e quindi all’episodio che determina  il superamento del limite che giustifica il licenziamento. Per quanto riguarda i comportamenti pregressi, se da un lato è necessario che sia stata portata a conoscenza del lavoratore la loro valutazione negativa, in tempo utile perché lo stesso possa evitarne la reiterazione, dall’altro non sussiste a carico del datore di lavoro l’ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad essa rilevanza a fondamento di una più grave sanzione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2119

Legge 20.05.1970, n. 300, art. 7

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 25.09.2002, n. 13943

Cass. civ., sez. lav., 01.02.1996, n. 884

Contra

Cass. civ.,  sez. lav., 16.06.1987, n. 5309

Corte d’Appello di Firenze, 02.07.2015

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Tribunale Como , Sez. Lavoro, Sentenza n. 223 del 22.09.2017 – Dott.ssa B. CAO
Infortunio sul lavoro - Rischio elettivo

In tema di infortuni sul lavoro e di c.d. rischio elettivo, premesso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno da parte del lavoratore, l’eventuale suo coefficiente colposo nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo causale sia sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2087

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 13.01.2017, n. 798

Cass. civ., sez. lav., 04.12.2013, n. 27127

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Tribunale Como , Sez. Lavoro, Sentenza n. 236 del 10.10.2017 – Dott. G. L. ORTORE
Obbligazioni e contratti - Incapacità del contraente - Incapacità di intendere e di volere - Domanda di annullamento del contratto - Condizioni - Onere delle prova

Ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 428

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 30.05.2017, n. 13659

Cass. civ., sez. lav., 08.06.2011, n. 12532

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1306 del 13.09.2017 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
PROCEDIMENTO CIVILE - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Conoscenza non tempestiva del provvedimento monitorio - Mera riduzione del termine per svolgere l’opposizione a causa della nullità della notificazione - Irrilevanza - Individuazione di un termine sufficiente per svolgere compiutamente le difese da parte dell’ingiunto - Necessità

La conoscenza non tempestiva che legittima l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere correlata non al dies a quo da cui decorre il termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma in prospettiva del dies ad quem, e sussiste quando l’ingiunto non è stato in grado, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive, di tempo e luogo, di predisporre necessarie ed adeguate difese. (Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, avendo ritenuto congruo il termine di 26 giorni intercorso tra il ritiro dell’atto notificato e la scadenza del termine per l’opposizione tempestiva).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 650

Conformi

Cass. civ., sez. VI, 04.04.2016, n. 6518

Cass. civ., sez. III, 14.05.2013 n. 11550

Cass. civ., sez. I, 21.06.2012, n. 10386

Cass. civ., sez. Unite, 12.05.2005, n. 9938

Tribunale di Milano, 04.05.2017

Tribunale di Treviso, 23.03.2017

Tribunale di Milano, Sez. VI, 18.07.2016

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1306 del 13.09.2017 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
PROCEDIMENTO CIVILE - Decreto ingiuntivo - Opposizione Tardiva - Ammissibilità - Nullità della notificazione del provvedimento monitorio - Sufficienza - Esclusione - Causa determinante della non tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio e della impossibilità di proporre una tempestiva opposizione - Necessità - Onere probatorio a carico dell'opponente

L’allegazione e la dimostrazione della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non sono sufficienti per legittimare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto per l’applicazione di tale norma non è sufficiente che ci sia stato un mero ritardo nella conoscenza del decreto ingiuntivo ma è richiesto che l’ingiunto – su cui gravano i relativi oneri probatori – abbia acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un’opposizione tempestiva.

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1195 del 28.07.2017 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
ASSICURAZIONE - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite - Eccezione di mancanza di copertura assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze

L’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa: trattandosi di mera argomentazione giuridica per sostenere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto, può essere sollevata per la prima volta nella fase finale del giudizio o nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 167

Conformi

Cass. civ., sez. III, 03.07.2014, n. 15228

Cass. civ., sez. III, 16.03.2012, n. 4234

Corte d’Appello di Firenze, 08.01.2015

Corte d’Appello di Bologna, 15.11.2013

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1195 del 28.07.2017 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Obbligazione accessoria - Sospensione dell’esecuzione del contratto - Configurabilità

La previsione di cui all’art. 1460 c.c., secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pretesa che ha titolo nel contratto può essere paralizzata se è ravvisabile in capo al soggetto che la sta esercitando l’inadempimento delle obbligazioni che abbia a sua volta assunto, si può invocare anche in caso  di inadempimento di obbligazioni accessorie a quella principale (obbligazioni collaterali di collaborazione, di protezione, di informazione, etc.), a condizione che siano essenziali per l’equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale e di gravità tale da menomare la fiducia nel corretto adempimento del contratto. (Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall’utente di rete idrica convenuto in giudizio dal gestore per il pagamento di bollette di importi considerevoli per consumi anomali dovuti ad un guasto della stessa rete sul tratto a valle del contatore, il Tribunale ha escluso che l’obbligazione accessoria di collaborazione da parte del fornitore, intesa come obbligo di segnalazione generica di guasti concernenti gli impianti privati, costituisse obbligo essenziale per l’equilibrio del sinallagmatico del rapporto di fornitura e che la mancanza fosse di gravità tale da giustificare il mancato pagamento dell’acqua erogata).

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1460

Conformi

Cass. civ, sez. II, 30.06.2016, n. 13446

Cass. civ., sez. II, 18.03.1999, n. 2474

Tribunale di Monza, 09.01.1997

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