Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia stata effettuata per ottenere la liberazione del convenuto dalla pretesa attorea, per cui il terzo viene identificato come unico soggetto obbligato nei confronti dell’attore, in alternativa al convenuto ed in relazione ad un unico rapporto controverso, e non quando il chiamante abbia fatto valere nei confronti del terzo chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore a fondamento della sua domanda, come in caso di chiamata in garanzia, propria o impropria. In quest’ultimo caso l’attore deve espressamente estendere la domanda al terzo chiamato entro il termine della prima udienza di trattazione a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio, trattandosi di domanda nuova consequenziale alle domande ed eccezioni del convenuto.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 183

Conformi

Cass. civ., sez. III, 28.07.2014, n. 17047

Cass. civ., sez. II, 28.11.2013, n. 26638

Cass. civ., sez. III, 01.06.2006, n. 13131

Tribunale di Grosseto, 08.10.2016

Tribunale di Reggio Emilia, 24.06.2016