Il nuovo testo dell’art 2103 c.1 c.c. consente di adibire il lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, anche prescindendo dal patrimonio professionale acquisito dal lavoratore medesimo. Resta, di contro, fermo il divieto di adibire il lavoratore a mansioni non consentite, che comprende anche la sottrazione di compiti qualitativamente rilevanti o, peggio ancora, la totale privazione di ogni attività. Pertanto, anche nella nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., rimane valido il principio secondo il quale il lavoratore ha diritto a non essere allontanato da ogni mansione, cioè il diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa, cui corrisponde il relativo obbligo del datore di lavoro. La violazione di tale diritto del lavoratore è fonte di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.
L’ordine ingiustificato di svolgere mansioni inferiori o peggio ancora, quello di forzata inattività, senza assegnazione al lavoratore di compiti corrispondenti al suo inquadramento professionale, quindi, si colloca fuori dal rapporto contrattuale e legittima il rifiuto del quest’ultimo di dare adempimento al contratto di lavoro medesimo.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2103
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 06.03.2006, n. 4766
Cass. civ., sez. lav., 18.05.2012, n. 7963