Nell’opposizione all’esecuzione il debitore contesta l’ammontare della somma ingiuntagli, mentre nell’opposizione agli atti esecutivi il debitore deduce la nullità del precetto per i vizi formali, sicché, nel primo caso, anche accolta l’opposizione, persiste l’idoneità del precetto a fungere da presupposto per l’esecuzione sia pure per un minore ammontare, mentre nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve essere rinnovato.
Nell’atto di precetto il difensore può esporre unicamente le voci tariffarie previste nella tabella B parte II, approvata con D.M. n. 17/2004 (che non prevede, per il processo di esecuzione, le voci: posizione ed archivio; consultazione col cliente; corrispondenza informativa; domiciliazione); qualora il creditore sia un soggetto passivo I.V.A. e titolare del diritto di detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa al professionista, la stessa non costituisce un costo ripetibile nei confronti del debitore esecutato.
Al fine dell’esercizio dell’azione revocatoria ciò che rileva è l’attuale titolarità in capo all’attore di una ragione di credito, titolarità anche accertata da una sentenza provvisoriamente esecutiva; titolarità sufficiente all’esercizio dell’azione revocatoria senza che possa in alcun modo incidere la circostanza che la predetta sentenza di primo grado risulti appellata. Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria è inoltre necessaria l’allegazione – da parte dell’attore – del pregiudizio alle proprie ragioni creditorie: a tal fine è sufficiente non solo un danno effettivo, ma anche un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendiosità nell’esazione coattiva del credito.
Presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. sono la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla norma quali la qualità di creditore, il c.d. eventus damni conseguente all’atto di disposizione patrimoniale, nonché, infine, sia pure in via presuntiva ex art. 2729, il c.d. consilius fraudis del debitore nonché – salvo si tratti di una atto a titolo gratuito – la “scientia”del terzo acquirente ossia la sua consapevolezza del pregiudizio.
Art. 83 Cod. Proc. Civ.
Art. 156 Cod. Proc. Civ.
In assenza di contestazioni svolte a mezzo di valide e specifiche ragioni e prove, la mancata certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione apposta sulla procura speciale costituisce una mera irregolarità e non comporta la nullità della procura ad litem, poiché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.
Art. 496 Cod. Civ.
Art. 723 Cod. Civ.
Art. 265 Cod. Proc. Civ.
Non può ritenersi sufficiente la sottoscrizione del procuratore ad litem del rendiconto di cui all’art. 496 Cod. Civ. presentato in corso di causa, ma si rende in ogni caso necessaria la sottoscrizione dell’erede o di un suo procuratore speciale avendo un vero e proprio valore confessorio. La fattispecie è pertanto equiparabile a quella di mancata presentazione del conto ai sensi dell’art. 265 Cod. Proc. Civ., ma il giudice può valutare liberamente la documentazione acquisita e apprezzare il conto prodotto in giudizio privo della prescritta sottoscrizione come un qualsiasi elemento indiziario di prova.
Art. 588 Cod. Civ.
La disposizione testamentaria avente ad oggetto una quota aritmetica dell’attivo ereditario non è sufficiente a configurare una vocazione ereditaria in favore del chiamato, occorrendo l’ulteriore dimostrazione che il testatore abbia considerato tale attribuzione in funzione di quota ereditaria.
Art. 1755 Cod. Civ.
Art. 3, L. 3.2.1989, n. 39
Art. 11, DM 21.12.1990
Per gli ausiliari delle società di mediazione è sempre prescritta l’iscrizione nel relativo ruolo quando, per conto della società, risultano assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, di cui compiono gli atti di rilevanza esterna, con efficacia nei confronti degli intermediati ed impegnativi per la società. Ne restano invece esentati soltanto coloro che esplicano attività meramente accessoria e strumentale.
Art. 825 Cod. Civ.
Art. 1061 Cod. Civ.
Le servitù di uso pubblico possono essere acquistate mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all’usucapione, anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell’apparenza prescritto dall’art. 1061 c.c. soltanto per le servitù prediali.
Art. 106 Cod. Proc. Civ.
Artt. 24 e 52 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Qualora l’atto di chiamata in causa del terzo, da parte del convenuto, introduca una domanda di garanzia impropria, fondata su un distinto rapporto giuridico fra chiamante e chiamato, la dichiarazione di fallimento del chiamato comporta l’inammissibilità di tale domanda di garanzia e va eventualmente proposta con ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore.