Al fine dell’esercizio dell’azione revocatoria ciò che rileva è l’attuale titolarità in capo all’attore di una ragione di credito, titolarità anche accertata da una sentenza provvisoriamente esecutiva; titolarità sufficiente all’esercizio dell’azione revocatoria senza che possa in alcun modo incidere la circostanza che la predetta sentenza di primo grado risulti appellata. Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria è inoltre necessaria l’allegazione – da parte dell’attore – del pregiudizio alle proprie ragioni creditorie: a tal fine è sufficiente non solo un danno effettivo, ma anche un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendiosità nell’esazione coattiva del credito.
Trib. Como (Nardecchia), sent. n. 946/2008, 20 febbraio 2008, dep. 2 luglio 2008
MEZZI DI CONSERVAZIONE DALLA GARANZIA PATRIMONIALE – AZIONE REVOCATORIA - PRESUPPOSTI E RICORRENZA (art. 2901 c.c.)