Art. 496 Cod. Civ.

Art. 723 Cod. Civ.

Art. 265 Cod. Proc. Civ.

 

Non può ritenersi sufficiente la sottoscrizione del procuratore ad litem del rendiconto di cui all’art. 496 Cod. Civ. presentato in corso di causa, ma si rende in ogni caso necessaria la sottoscrizione dell’erede o di un suo procuratore speciale avendo un vero e proprio valore confessorio. La fattispecie è pertanto equiparabile a quella di mancata presentazione del conto ai sensi dell’art. 265 Cod. Proc. Civ., ma il giudice può valutare liberamente la documentazione acquisita e apprezzare il conto prodotto in giudizio privo della prescritta sottoscrizione come un qualsiasi elemento indiziario di prova.