Art. 83 Cod. Proc. Civ.

Art. 156 Cod. Proc. Civ.

 

In assenza di contestazioni svolte a mezzo di valide e specifiche ragioni e prove, la mancata certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione apposta sulla procura speciale costituisce una mera irregolarità e non comporta la nullità della procura ad litem, poiché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.