Presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. sono la  verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla norma quali la qualità di creditore, il c.d. eventus damni conseguente all’atto di disposizione patrimoniale, nonché, infine, sia pure in via presuntiva ex art. 2729, il c.d. consilius fraudis del debitore nonché – salvo si tratti di una atto a titolo gratuito –  la “scientia”del terzo acquirente ossia la sua consapevolezza del pregiudizio.