Nell’opposizione all’esecuzione il debitore contesta l’ammontare della somma ingiuntagli, mentre nell’opposizione agli atti esecutivi il debitore deduce la nullità del precetto per i vizi formali, sicché, nel primo caso, anche accolta l’opposizione, persiste l’idoneità del precetto a fungere da presupposto per l’esecuzione sia pure per un minore ammontare, mentre nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve essere rinnovato.
Trib. Como (Cao), sent. n. 705/2008, 29 febbraio 2008, dep. 15 maggio 2008
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE – ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (artt. 615 –617 c.p.c.)