Nell’opposizione all’esecuzione il debitore contesta l’ammontare della somma ingiuntagli, mentre nell’opposizione agli atti esecutivi il debitore deduce la nullità del precetto per i vizi formali, sicché, nel primo caso, anche accolta l’opposizione, persiste l’idoneità del precetto a fungere da presupposto per l’esecuzione sia pure per un minore ammontare, mentre nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve essere rinnovato.