Nell’atto di precetto il difensore può esporre unicamente le voci tariffarie previste nella tabella B parte II, approvata con D.M. n. 17/2004 (che non prevede, per il processo di esecuzione, le voci: posizione ed archivio; consultazione col cliente; corrispondenza informativa; domiciliazione); qualora il creditore sia un soggetto passivo I.V.A. e titolare del diritto di detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa al professionista, la stessa non costituisce un costo ripetibile nei confronti del debitore esecutato.
Trib. Como (Cao), sent. n. 705/2008, 29 febbraio 2008, dep. 15 maggio 2008
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE – ESECUZIONE FORZATA – CONTESTAZIONE DEL QUANTUM PRECETTATO – VOCI DI TARIFFA PROFESSIONALE – ADDEBITO DELL’IMPOSTA IVA AL SOCCOMBENTE - OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)