Pur nella consapevolezza del nuovo indirizzo giurisprudenziale sancito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 1361 del23.01.2014, in attesa di una pronuncia sul tema da parte delle Sezioni Unitedella Corte di Legittimità, ad oggi il danno da perdita della vita non deve ritenersi autonomamente risarcibile iurehereditatis (ove la vittima non sia sopravvissuta per unapprezzabile lasso di tempo e non abbia avuto cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine). Il momento della morte, infatti,implicando il venir meno della soggettività e della capacità giuridica, non puòsimultaneamente comportare l’acquisto del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Codice Civile art. 2059

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 24.03.2011, n. 6754

Corte d’Appello di Milano n. 495 del 18.02.2014

Tribunale di Roma n. 3018/2014

Contra

Cass. Civ., Sez. III, 23.01.2014,n. 1361