La novella dell’art. 2751 bis n.5 c.c. ad opera della L. 35/2012 non ha natura interpretativa e, pertanto,neppure efficacia retroattiva, facendo difetto sia l’espressa previsione nelsenso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti della precedenteincertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l’adozione. Per il periodoanteriore alla sua entrata in vigore, pertanto, resta fermo che la sussistenzadei requisiti di cui alla L. 443/1985 non spiega alcuna influenza sulriconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresaartigiana dai criteri generali indicati dall’art. 2083 c.c.. A tale riguardo,ove sia necessario indagare la natura artigiana dell’impresa al fine della suaammissione in via privilegiata al passivo fallimentare, il frangente temporalecui occorre fare riferimento per l’applicabilità o meno della novella inoggetto è la data di dichiarazione del fallimento.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2083 c.c.

Codice Civile, art. 2751 bis

Legge n. 445 dell’.8.08.1985

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. I, 8.08.2013, n. 18966

Cass. Civ., sez. I, 4.07.2012, n. 11154