La rivalutazione delle sommeliquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale,quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidataseparatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporaneae non dal giorno dell’evento dannoso.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1223

Codice Civile, art. 1224

Conformi

Cass. civ., sez. III, 20.06.1996,n. 5680