La definizione dell’eventualecontroversia sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedentelogico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria né sipone in generale alcun conflitto pratico tra giudicati che tale norma intendeevitare, in quanto l’accertamento svolto “incidenter tantum” dalgiudice dell’azione revocatoria in ordine al credito contestato èesclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievolealle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procederead esecuzione nei confronti del terzo acquirente.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2901

Cod. Proc. Civ. art. 295

Conformi

Cass. Civ. 12.07.2013 n. 17257

Cass. Civ. 14.03.2013 n. 11573