Poiché nei contratti di mutuo gliinteressi corrispettivi sono calcolati sull’intero ammontare del credito adifferenza degli interessi di mora che sono conteggiati solo sulla singola ratarimasta impagata e limitatamente al periodo di inadempimento, dal punto divista della matematica finanziaria è illogico sommare i due tassi i fini dellaverifica del superamento del tasso soglia antiusura, avendo i due tassi unabase calcolo completamente diversa.

Rilevato che la Banca d’Italia,nei Chiarimenti resi in data 3 luglio 2013, ha evidenziato che statisticamentei tassi di mora mediamente applicati dalle banche con riferimento ai contrattidi mutuo sono superiori del 2,1% rispetto ai tassi corrispettivi, ai fini deicriteri di calcolo del superamento del tasso soglia antiusura degli interessidi mora, occorre previamente innalzare i Tassi Globali Medi stabiliti daiDecreti trimestrali del

 

Ministero dell’Economia e delleFinanze nella misura del 2,1% ed aumentare del 50% la percentuale cosìottenuta.

Riferimenti normativi

Legge n. 108/1996

Banca d’Italia, Chiarimenti inmateria di applicazione della legge antiusura, 3 luglio 2013