Il danno da occupazione abusivadi immobile non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidentecon l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma,ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di undanno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimentoè tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonioper non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamenteutilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzoconveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, convalutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi dipresunzioni gravi, precise e concordanti.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2056
Conformi
Cass. Civ. 17.06.2013 n. 15111