La previsione di cui all’art. 111 ter comma 2 L. Fall. non pone una regola di carattere meramente contabile, ma detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione: detto conflitto deve essere risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un’aliquota di spese generali in quanto sostenute nell’interesse dei creditori.
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 111 bis
Legge Fallimentare, art. 111 ter
Conformi
Tribunale di Milano, 21.05.2015
L’attività del gestore della discoteca, in ragione della natura dei mezzi dallo stesso adoperati, ove costituiti da un impianto elettroacustico di potenza tale da poter determinare la lesione dell’udito, deve essere qualificata come pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., con la conseguenza che, se il gestore non prova di aver adottato tutte le misura idonee ad evitare il danno, sorge in automatico la sua responsabilità
Riferimento normativi
Codice Civile, art. 2050
La legittimazione del genitore a richiedere iure proprio all’ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l’abitazione del genitore, compatibile con l’assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale della sua effettiva presenza, in relazione all’unità di tempo considerata.
Riferimenti normativi
Legge 1.12.1970 n. 898, art. 6
Codice Civile, art. 147
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 28.10.2013, n. 24316
Cass. civ., sez. I, 25.07.2013, n. 18075
Cass. civ., sez. I, 22.03.2012, n. 4555
Il contratto di assicurazione stipulato dal medico a copertura della propria responsabilità civile nei confronti del paziente non può essere interpretato nel senso di escludere dalla prestazione assicurativa il danno iure proprio lamentato dai terzi prossimi congiunti del paziente medesimo, deceduto a causa del suo operato.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1917
Conformi
Cass. civ., sez. III, 19.01.2016, n. 757 (in materia di responsabilità civile del datore di lavoro per l’infortunio del prestatore di lavoro)
La disciplina introdotta dalla legge di stabilità n. 282/2012 ha innovato significativamente il controverso rapporto fra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale di cui all’art. 2 ter della Legge n. 575/1965, fissando regole stringenti e chiarificatrici dei reciproci rapporti, in un’ottica di saldatura con la disciplina prevista dal codice delle misure di prevenzione di cui al D.lgs n. 159/2011. La scelta del legislatore è stata nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, nei rapporti tra ipoteca e confisca, indipendentemente dal dato temporale con conseguente estinzione degli oneri e dei pesi iscritti o trascritti. Dunque, la confisca prevale in ogni caso sull’ipoteca per salvaguardare il preminente interesse pubblico, mentre la tutela del terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio, viene differita ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà – attraverso l’apposito procedimento – il riconoscimento del suo credito (nella specie il Giudice Delegato ha ritenuto che sul creditore munito di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione su un bene definitivamente ablato all’esito di un procedimento di prevenzione cui non si applicava il D.lgs n. 159/2001, incombesse l’onere di provare la condizione della non strumentalità del credito all’attività illecita o all’attività che ne costituiva il frutto o il reimpiego, ovvero la propria buona fede nell’aver ignorato la sussistenza di tale nesso di strumentalità ed ha disposto ai sensi dell’art. 110 L.F. l’accantonamento delle some corrispondenti al credito in contestazione in attesa che il creditore azionasse l’apposito procedimento di accertamento ex art. 1 comma 199 della Legge n. 1999/2012).
Riferimenti normativi
Legge n. 575/1965
D.lgs. n. 159/2012
Legge n. 282/2012, art. 1 commi 194-206.
Conformi
Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 maggio 2013 n. 10532
Il reclamo previsto dall’art. 36 L.F. non integra uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori che dà luogo ad un procedimento fortemente destrutturato nel quale il curatore ha la possibilità di partecipare senza necessità di difesa tecnica a mezzo di un difensore.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 36, 25
Codice di procedura civile, art. 82 commi 1 e 2
L’art. 147 del D.P.R. n. 115/2002 entrato in vigore il 1 luglio 2002 prevede che in caso di revoca del fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, mentre sono a carico del debitore “persona fisica”, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. La disposizione in esame, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi al c.c., deve essere interpretata non nel senso puramente letterale, bensì in modo costituzionalmente orientato nel senso di ricomprendere nel suo ambito applicativo anche le società, senza alcuna distinzione con le persone fisiche. Sussistono anche i presupposti per estendere analogicamente la norma al caso dell’ex fallito persona giuridica, tenuto conto della evidente identità tra debitore persona fisica e persona giuridica ai fini del regolamento delle spese della procedura. Pertanto, allorché è escluso che il creditore istante possa aver provocato con colpa la dichiarazione di fallimento successivamente revocata – in quanto in sede di opposizione alla sentenza di fallimento non condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. – è la società debitrice reclamante che deve ritenersi responsabile degli oneri che dalla dichiarazione di fallimento siano derivati, essendo incorsa in comportamenti che hanno indotto il giudice nell’errato convincimento della esistenza degli estremi necessari per la dichiarazione successivamente revocata.
Riferimenti normativi
D.P.R. n. 115/2002 art. 147
Art. 12 preleggi al codice civile
Art. 3 Costituzione
Conformi
Tribunale di Udine, Decreto 22.05.2009
Cassazione civile n. 13147/2002, n. 18106/2005
Nell’ambito dell’azione di ripetizione del cliente verso la banca per indebiti pagamenti a fronte della eccepita nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere per le rimesse ripristinatorie dalla chiusura del rapporto, mentre per le rimesse solutorie da ogni singolo addebito in conto ritenuto illegittimo. E’ onere dell’attore provare che il conto corrente fosse affidato, dovendosi ritenere, diversamente, le rimesse sul conto corrente di natura solutoria (il Tribunale ha ritenuto prescritta l’azione di ripetizione dell’indebito aderendo a quella giurisprudenza di merito che, in contrasto con l’orientamento della Corte di Cassazione, ritiene non debba essere la banca a provare la natura solutoria di ogni rimessa, ma debba essere l’attore a provare che il conto corrente fosse affidato e la conseguente natura ripristinatoria della rimessa).
Riferimenti normativi
D.lgs. n. 385/1993, art. 120
Codice civile, art. 1283
Conformi
Tribunale di Mantova, sentenza del 11.06.2014
Contra
Cassazione Civile, sez. I, 26 febbraio 2014 n. 4518
I contratti bancari con linee di credito autoliquidanti, in quanto costituti da una serie di negozi complessi rappresentati dall’anticipazione di denaro, dall’obbligo della banca ad incassare i crediti presso terzi (mandato all’incasso in rem propriam) e dall’eventuale compensazione di partite contrapposte (c.d. patto di compensazione), poiché non si esauriscono con la mera messa a disposizione del denaro al cliente, rientrano nel novero dell’art. 169 bis L.F., che è quindi idoneo a paralizzare l’esecuzione non solo del rapporto di credito bancario ma anche di tutti gli altri patti accessori (mandato all’incasso e c.d. patto di compensazione) sia per rispettare la par condicio creditorum sia per assicurare maggiori disponibilità del piano concordatario. L’efficacia del patto di compensazione, inoltre, è ostacolata, oltre che dal generale principio della par condicio creditorum, anche dal divieto ricavabile dall’art. 56 L.F. applicabile al concordato preventivo e art. 169 L.F., non potendo la banca invocare la compensazione tra il credito derivante dall’anticipazione e il debito restitutorio conseguente all’incasso, in quanto il primo viene ad esistenza prima dell’apertura della procedura di concordato ed il secondo dopo, mentre la compensazione ex art. 56 L.F. può operare solo quando entrambi i crediti siano venuti ad esistenza prima dell’apertura della procedura concorsuale, anche se divengono esigibili dopo.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 169 bis
Conformi
Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 01.06.2016; Tribunale di Bergamo, sentenza del 20.01.2016; Tribunale di Venezia, sentenza del 20.01.2015; Tribunale di Milano, sentenza del 28.04.2014; Tribunale di Genova, sentenza del 04.11.2013; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 11.02.2013; Tribunale di Treviso, sentenza del 18.07.2014; Tribunale di Piacenza, sentenza del 01.03.2014; Tribunale di Como, sentenza del 05.11.2012.
La sentenza 1 luglio 2013, n. 170, della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 37, ultimo periodo e 40 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza previsti dall’art. 3 Cost., nonché per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ha censurato le norme scrutinate solo nella misura in cui, superando il c.d. giudicato endofallimentare, determinavano ex post il mutamento di situazioni giuridiche soggettive già consolidate, in ciò solo ravvisandosi il contrasto con i valori costituzionali di tutela dell’affidamento, di certezza e coerenza del diritto, di rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (il Tribunale, sulla scorta del suddetto principio, ha ritenuto corretta la statuizione del giudice delegato che al momento dell’esame della domanda di insinuazione dell’agente di riscossione aveva qualificato privilegiato il credito vantato in base a quanto previsto dalla norma vigente al momento dell’esame della domanda stessa – art. 2752 c.c. come riformato dall’art. 23 commi 37 e 40 del D.L. n.98/2011 con effetto retroattivo – stante il suo espresso effetto retroattivo).
Riferimenti normativi
Codice civile, art. 2751 c.c.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 96
Conformi
Tribunale di Padova, Sentenza del 19.6.2014