In relazione alla mancata presentazione a visite di controllo relative all’accertamento del persistere di una condizione invalidante, sussiste in capo all’INPS un dovere pubblicistico di ripetizione delle somme indebitamente erogate che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunciabile, giacché correlato a quelle finalità di pubblico interesse a cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate senza che la buona fede del debitore possa rappresentare un ostacolo al recupero dell’indebito, comportando la stessa, i capo all’amministrazione, il solo obbligo di procedere alla ripetizione con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.
Riferimenti normativi
Art. 1 commi 260/265 L. 23.12.1996 n. 662
Art. 52 comma 2 L. 9.3.1989 n. 88
Art. 2033 c.c.