In tema di querela di falso, l’idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di prova privilegiata costituisce il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 ss. c.p.c.. Ne consegue che è inammissibile la proposizione della querela avverso la consulenza tecnica d’ufficio, la quale, riguardo alle affermazioni, constatazioni o giudizi in essa contenuti, non è munita di pubblica fede, potendo essere contrastata con tutti i mezzi di prova e non essendo vincolante per il giudice, che può liberamente disattenderla. La proposizione della querela di falso avverso il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio rappresenta, pertanto, un abuso dello strumento processuale e, oltre che essere inammissibile, merita di essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 96
Codice di Procedura Civile, art. 221
Conformi alla prima parte della massima
Cass. civ., sez. II, 4.05.2011, n. 9796
Cass. civ., sez.I, 29.09.2004, n. 19539
Cass. civ., sez. III, 24.05.2007, n. 12086