La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall’art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda di annullamento del contratto di compravendita per dolo del venditore sui vizi del bene in domanda di risarcimento dei danni subiti in ragione dei vizi medesimi.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1427
Codice Civile, art. 1494
Codice di Procedura Civile, art. 183
Conformi
Cass. civ., sez. un., 15.06.2015, n. 12310