Quando in una polizza assicurativa del ramo vita, al paragrafo relativo all’ “informativa in corso di contratto”, è stabilito che la società comunicherà per iscritto al contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata del contratto, con riferimento alle variazioni della legislazione applicabile al contratto si configura espressamente un obbligo informativo specifico a favore del contraente. Tale obbligo inerisce anche la modifica legislativa intervenuta con il D.L. n. 134 del 28.08.2008 – che ha portato il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2952 c.c. a due anni – che non è interamente migliorativa in quanto contestualmente è stato introdotto il comma 345 quater all’art. 1 della legge n. 266/2005, che prevede che gli importi non reclamati dai beneficiari delle polizze assicurative entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti obbligatoriamente al Fondo di cui al comma 343 della medesima legge entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
Riferimenti normativi
Citati in Massima