La disciplina introdotta dalla legge di stabilità n. 282/2012 ha innovato significativamente il controverso rapporto fra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale di cui all’art. 2 ter della Legge n. 575/1965, fissando regole stringenti e chiarificatrici dei reciproci rapporti, in un’ottica di saldatura con la disciplina prevista dal codice delle misure di prevenzione di cui al D.lgs n. 159/2011. La scelta del legislatore è stata nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, nei rapporti tra ipoteca e confisca, indipendentemente dal dato temporale con conseguente estinzione degli oneri e dei pesi iscritti o trascritti. Dunque, la confisca prevale in ogni caso sull’ipoteca per salvaguardare il preminente interesse pubblico, mentre la tutela del terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio, viene differita ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà – attraverso l’apposito procedimento – il riconoscimento del suo credito (nella specie il Giudice Delegato ha ritenuto che sul creditore munito di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione su un bene definitivamente ablato all’esito di un procedimento di prevenzione cui non si applicava il D.lgs n. 159/2001, incombesse l’onere di provare la condizione della non strumentalità del credito all’attività illecita o all’attività che ne costituiva il frutto o il reimpiego, ovvero la propria buona fede nell’aver ignorato la sussistenza di tale nesso di strumentalità ed ha disposto ai sensi dell’art. 110 L.F. l’accantonamento delle some corrispondenti al credito in contestazione in attesa che il creditore azionasse l’apposito procedimento di accertamento ex art. 1 comma 199 della Legge n. 1999/2012).
Riferimenti normativi
Legge n. 575/1965
D.lgs. n. 159/2012
Legge n. 282/2012, art. 1 commi 194-206.
Conformi
Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 maggio 2013 n. 10532