Il reclamo previsto dall’art. 36 L.F. non integra uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori che dà luogo ad un procedimento fortemente destrutturato nel quale il curatore ha la possibilità di partecipare senza necessità di difesa tecnica a mezzo di un difensore.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 36, 25
Codice di procedura civile, art. 82 commi 1 e 2