I contratti bancari con linee di credito autoliquidanti, in quanto costituti da una serie di negozi complessi rappresentati dall’anticipazione di denaro, dall’obbligo della banca ad incassare i crediti presso terzi (mandato all’incasso in rem propriam) e dall’eventuale compensazione di partite contrapposte (c.d. patto di compensazione), poiché non si esauriscono con la mera messa a disposizione del denaro al cliente, rientrano nel novero dell’art. 169 bis L.F., che è quindi idoneo a paralizzare l’esecuzione non solo del rapporto di credito bancario ma anche di tutti gli altri patti accessori (mandato all’incasso e c.d. patto di compensazione) sia per rispettare la par condicio creditorum sia per assicurare maggiori disponibilità del piano concordatario. L’efficacia del patto di compensazione, inoltre, è ostacolata, oltre che dal generale principio della par condicio creditorum, anche dal divieto ricavabile dall’art. 56 L.F. applicabile al concordato preventivo e  art. 169 L.F., non potendo la banca invocare la compensazione tra il credito derivante dall’anticipazione e il debito restitutorio conseguente all’incasso, in quanto il primo viene ad esistenza prima dell’apertura della procedura di concordato ed il secondo dopo, mentre la compensazione ex art. 56 L.F. può operare solo quando entrambi i crediti siano venuti ad esistenza prima dell’apertura della procedura concorsuale, anche se divengono esigibili dopo.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 169 bis

Conformi
Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 01.06.2016; Tribunale di Bergamo, sentenza del 20.01.2016; Tribunale di Venezia, sentenza del 20.01.2015; Tribunale di Milano, sentenza del 28.04.2014; Tribunale di Genova, sentenza del 04.11.2013; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 11.02.2013; Tribunale di Treviso, sentenza del 18.07.2014; Tribunale di Piacenza, sentenza del 01.03.2014; Tribunale di Como, sentenza del 05.11.2012.