La sentenza 1 luglio 2013, n. 170, della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 37, ultimo periodo e 40 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza previsti dall’art. 3 Cost., nonché per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ha censurato le norme scrutinate solo nella misura in cui, superando il c.d. giudicato endofallimentare, determinavano ex post il mutamento di situazioni giuridiche soggettive già consolidate, in ciò solo ravvisandosi il contrasto con i valori costituzionali di tutela dell’affidamento, di certezza e coerenza del diritto, di rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (il Tribunale, sulla scorta del suddetto principio, ha ritenuto corretta la statuizione del giudice delegato che al momento dell’esame della domanda di insinuazione dell’agente di riscossione aveva qualificato privilegiato il credito vantato in base a quanto previsto dalla norma vigente al momento dell’esame della domanda stessa – art. 2752 c.c. come riformato dall’art. 23 commi 37 e 40 del D.L. n.98/2011 con effetto retroattivo – stante il suo espresso effetto retroattivo).

Riferimenti normativi
Codice civile, art. 2751 c.c.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 96

Conformi
Tribunale di Padova, Sentenza del 19.6.2014