L’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa: trattandosi di mera argomentazione giuridica per sostenere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto, può essere sollevata per la prima volta nella fase finale del giudizio o nel giudizio di appello.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 167
Conformi
Cass. civ., sez. III, 03.07.2014, n. 15228
Cass. civ., sez. III, 16.03.2012, n. 4234
Corte d’Appello di Firenze, 08.01.2015
Corte d’Appello di Bologna, 15.11.2013