A prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione del medico chirurgo plastico come obbligazione di mezzi o di risultato, è indubbio che chi si rivolge a tale professionista lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, quindi, per rimuovere un difetto e raggiungere un determinato risultato, non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto e ne determina la natura.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1218
Codice Civile, art. 2230
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 25.11.1994, n. 10014
Tribunale di Milano, 24.07.2017, n. 8243
Tribunale di Milano, 29.10.2015, n. 12113
Tribunale di Padova, 10.03.2004
Tribunale di Roma, 05.10.1996
Contra
Cass. Civ., sez. III, 03.12.1997, n. 12253
Tribunale di Bari, 23.05.2011, n. 1780
Il danno all’immagine e alla reputazione, in quanto “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegate e provate, da chi ne domanda il risarcimento, non solo la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma anche le conseguenze di tale lesione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2043
Codice Civile, art. 2059
Codice Civile, art. 2697
Conformi
Cass. Civ., sez. VI, 28.03.2018, n. 7594
Cass. Civ., sez. III, 26.10.2017, n. 25420
L’ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, purché l’elemento condizionante sia certo ed inequivoco. Non è, quindi, consentito pronunciare sentenze la cui efficacia sia subordinata ad un nuovo ed ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un diverso giudizio di cognizione (Fattispecie nella quale, in tema di garanzia impropria e di rivalsa risarcitoria, si è stabilita la possibilità di condannare il garante in favore del garantito condizionatamente al pagamento del terzo creditore o, quantomeno, all’istaurazione da parte di quest’ultimo di un procedimento esecutivo per il recupero del credito).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 100
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 12.10.2010, n. 21013
Cass. Civ., sez. III, 09.07.2009, n. 16135
La sentenza che trasferisce la proprietà di un bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e, non potendo in tal caso trovare applicazione il disposto dell’art. 282 c.p.c., l’effetto traslativo della stessa opera solo successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia. Tale regime si estende anche ai capi condannatori consequenziali della sentenza (aventi ad oggetto il pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente), al fine di non alterare il sinallagma del contratto cui la sentenza si sostituisce. Al contrario, potranno avere efficacia esecutiva immediata i capi condannatori che non hanno ad oggetto il corrispettivo dell’effetto traslativo della proprietà (ad esempio, la condanna alle spese di lite). Solo su domanda di parte, l’effetto traslativo della proprietà può essere ulteriormente differito rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e condizionato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, ma non certo anticipato rispetto a tale momento.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2932
Codice di Procedura Civile, art. 282
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 26.09.2018, n. 22997
Cass. Civ., sez. II, 03.05.2016, n. 8693
Cass. Civ., sez. Un., 22.02.2010, n. 4059
Contra
Cass. Civ., sez. III, 03.09.2007, n. 18512
Non possono applicarsi analogicamente alle associazioni non riconosciute le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di “prorogatio”. La procedura liquidatoria presuppone un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche, su cui vanno annotate le decisioni del liquidatore e che giustifica la previsione di termini di decadenza per le opposizioni dei creditori, stabilendo altresì, come conseguenza di tale assunto, che ove si proceda alla liquidazione di un’associazione non riconosciuta “non sussista, quindi, alcun ostacolo all’esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori dell’associazione medesima”. Deve essere, pertanto, confermato l’orientamento che vieta l’applicazione analogica di norme che impongono l’accertamento concorsuale dei crediti previsto dalla legge fallimentare.
Riferimenti normativi
Preleggi, art. 14
Disposizioni Attuative Codice Civile, art. 16
Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, art. 52
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 10.03.2009, n. 5738
Cass. Civ., sex. lav., 07.07.1987, n. 5925
Le obbligazioni civili pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ultima parte – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38 c.p.c., u.c.. Liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1182
Codice di Procedura Civile, art. 20
Conformi
Cass. Civ., sez. Un., 13.09.2016, n. 17989
Cass. Civ., sez. X, 14.10.2005, n. 19958
In materia di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n.385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è, dunque, priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, art. 117
Conformi
Cass. Civ., sez. Un., 16.01.2018, n. 898
Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070
Il D.l. 338/1989 art. 1 comma 1 convertito nella Legge 389/1989 stabilisce un importo minimo di retribuzione da sottoporre a contribuzione, sotto il quale non è consentito scendere, neppure se la retribuzione in concreto versata al lavoratore sia inferiore. La necessità di stabilire , per legge, un “minimale contributivo”, fissato in riferimento al cd. contratto collettivo “leader”, deriva dall’esigenza di garantire comunque ai lavoratori di un determinato settore una pensione di pari importo, nel caso di identica durata del periodo lavorativo svolto. Pertanto, se il contratto di riferimento per l’INPS interessa un maggior numero di organizzazioni sindacali, con un numero di iscritti ben superiore a quello delle organizzazioni firmatarie del contratto utilizzato dal datore di lavoro, la contribuzione previdenziale dev’essere calcolata con riferimento al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale sottoscritto da AGCI-PSL/Legacoop/ferdelavoro-confocooperative con CGIL/CISL/UIL.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 09.10.1989 n. 338, conv. mod. Legge 07.12.1988 n. 389
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 02.09.2016, n. 17531
Contra
Tribunale di Como, Giudice del Lavoro dott. Canepa n. 296/2015
La causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando il debitore realizza una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, per cui, pur non essendo necessaria l’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, occorre comunque che questo impedisca di avere, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, la conoscenza del credito e, quindi, provochi un impedimento non sormontabile con dei normali controlli.
Riferimenti normativi
Legge 08.08.1995 n. 335, art. 3
Codice Civile, art. 2941
Conformi
Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2007, n. 9113
Le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori o delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono con termine decennale. La prescrizione può essere interrotta con la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi
Legge 08.08.1995 n. 335, art. 3
Codice Civile, art. 2934
Conforme
Cass. civ., sez. lav., 29.05.2017, n. 13463