Massimario
Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1638 del 26.11.2018 – Dott.ssa S. GRAVAGNOLA
RESPONSABILITA’ MEDICA - Obbligazione del chirurgo plastico - Mancato raggiungimento del risultato estetico rappresentato

A prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione del medico chirurgo plastico come obbligazione di mezzi o di risultato, è indubbio che chi si rivolge a tale professionista lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, quindi, per rimuovere un difetto e raggiungere un determinato risultato, non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto e ne determina la natura.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1218

Codice Civile, art. 2230

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 25.11.1994, n. 10014

Tribunale di Milano, 24.07.2017, n. 8243

Tribunale di Milano, 29.10.2015, n. 12113

Tribunale di Padova, 10.03.2004

Tribunale di Roma, 05.10.1996

Contra

Cass. Civ., sez. III, 03.12.1997, n. 12253

Tribunale di Bari, 23.05.2011, n. 1780

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1635 del 26.11.2018 – Dott.ssa L. SERRA
RISARCIMENTO DEL DANNO - Danno all’immagine - Danno in re ipsa - Esclusione

Il danno all’immagine e alla reputazione, in quanto “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegate e provate, da chi ne domanda il risarcimento, non solo la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma anche le conseguenze di tale lesione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2059

Codice Civile, art. 2697

Conformi

Cass. Civ., sez. VI, 28.03.2018, n. 7594

Cass. Civ., sez. III, 26.10.2017, n. 25420

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1635 del 26.11.2018 – Dott.ssa L. SERRA
PROCEDIMENTO CIVILE - Sentenza condizionata - Presupposti - Fattispecie in tema di rivalsa risarcitoria

L’ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, purché l’elemento condizionante sia certo ed inequivoco. Non è, quindi, consentito pronunciare sentenze la cui efficacia sia subordinata ad un nuovo ed ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un diverso giudizio di cognizione (Fattispecie nella quale, in tema di garanzia impropria e di rivalsa risarcitoria, si è stabilita la possibilità di condannare il garante in favore del garantito condizionatamente al pagamento del terzo creditore o, quantomeno, all’istaurazione da parte di quest’ultimo di un procedimento esecutivo per il recupero del credito).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 100

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 12.10.2010, n. 21013

Cass. Civ., sez. III, 09.07.2009, n. 16135

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1604 del 20.11.2018 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Efficacia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. - Efficacia esecutiva del capo condannatorio consequenziale

La sentenza che trasferisce la proprietà di un bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e, non potendo in tal caso trovare applicazione il disposto dell’art. 282 c.p.c., l’effetto traslativo della stessa opera solo successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia. Tale regime si estende anche ai capi condannatori consequenziali della sentenza (aventi ad oggetto il pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente), al fine di non alterare il sinallagma del contratto cui la sentenza si sostituisce. Al contrario, potranno avere efficacia esecutiva immediata i capi condannatori che non hanno ad oggetto il corrispettivo dell’effetto traslativo della proprietà (ad esempio, la condanna alle spese di lite). Solo su domanda di parte, l’effetto traslativo della proprietà può essere ulteriormente differito  rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e condizionato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, ma non certo anticipato rispetto a tale momento.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2932

Codice di Procedura Civile, art. 282

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 26.09.2018, n. 22997

Cass. Civ., sez. II, 03.05.2016, n. 8693

Cass. Civ., sez. Un., 22.02.2010, n. 4059

Contra

Cass. Civ., sez. III, 03.09.2007, n. 18512

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1631 del 26.11.2018 – Dott.ssa L. SERRA
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - Liquidazione - Applicazione analogica di norme - Esclusione - Accertamento concorsuale dei crediti

Non possono applicarsi analogicamente alle associazioni non riconosciute le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di “prorogatio”. La procedura liquidatoria presuppone un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche, su cui vanno annotate le decisioni del liquidatore e che giustifica la previsione di termini di decadenza per le opposizioni dei creditori, stabilendo altresì, come conseguenza di tale assunto, che ove si proceda alla liquidazione di un’associazione non riconosciuta “non sussista, quindi, alcun ostacolo all’esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori dell’associazione medesima”. Deve essere, pertanto, confermato l’orientamento che vieta l’applicazione analogica di norme che impongono l’accertamento concorsuale dei crediti previsto dalla legge fallimentare.

 

Riferimenti normativi

Preleggi, art. 14

Disposizioni Attuative Codice Civile, art. 16

Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, art. 52

 

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 10.03.2009, n. 5738

Cass. Civ., sex. lav., 07.07.1987, n. 5925

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1672 del 04.12.2018 – Dott.ssa L. SERRA
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - Forum destinatae solutionis - Natura liquida del credito - Presupposti

Le obbligazioni civili pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ultima parte – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38 c.p.c., u.c.. Liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1182

Codice di Procedura Civile, art. 20

 

Conformi

Cass. Civ., sez. Un., 13.09.2016, n. 17989

Cass. Civ., sez. X, 14.10.2005, n. 19958

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1685 del 06.12.2018 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
CONTRATTI BANCARI - Finanziamento - Forma scritta - Omessa sottoscrizione - Nullità del contratto - Irrilevanza

In materia di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n.385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è, dunque, priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, art. 117

 

Conformi

Cass. Civ., sez. Un., 16.01.2018, n. 898

Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 221 del 20.09.2017 – Dott. G. L. ORTORE
INPS - Minimo retributivo - Contratto collettivo applicabile - Rappresentatività

Il D.l. 338/1989 art. 1 comma 1 convertito nella Legge 389/1989 stabilisce un importo minimo di retribuzione da sottoporre a contribuzione, sotto il quale non è consentito scendere, neppure se la retribuzione in concreto versata al lavoratore sia inferiore. La necessità di stabilire , per legge, un “minimale contributivo”, fissato in riferimento al cd. contratto collettivo “leader”, deriva dall’esigenza di garantire comunque ai lavoratori di un determinato settore una pensione di pari importo, nel caso di identica durata del periodo lavorativo svolto. Pertanto, se il contratto di riferimento per l’INPS interessa un maggior numero di organizzazioni sindacali, con un numero di iscritti ben superiore a quello delle organizzazioni firmatarie del contratto utilizzato dal datore di lavoro, la contribuzione previdenziale dev’essere calcolata con riferimento al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale sottoscritto da AGCI-PSL/Legacoop/ferdelavoro-confocooperative con CGIL/CISL/UIL.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legge 09.10.1989 n. 338, conv. mod. Legge 07.12.1988 n. 389

 

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 02.09.2016, n. 17531

 

Contra

Tribunale di Como, Giudice del Lavoro dott. Canepa n. 296/2015

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 221 del 20.09.2017 – Dott. G. L. ORTORE
PRESCRIZIONE - Contributi previdenziali - Decorrenza termine prescrizione breve - Sospensione termine prescrizione

La causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando il debitore realizza una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, per cui, pur non essendo necessaria l’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, occorre comunque che questo impedisca di avere, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, la conoscenza del credito e, quindi, provochi un impedimento non sormontabile con dei normali controlli.

 

Riferimenti normativi

Legge 08.08.1995 n. 335, art. 3

Codice Civile, art. 2941

 

Conformi

Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2007,  n. 9113

 

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 222 del 20.09.2017 – Dott. B. CAO
Contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria - Prescrizione

Le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori o delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono con termine decennale. La prescrizione può essere interrotta con la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi

Legge 08.08.1995 n. 335, art. 3

Codice Civile, art. 2934

Conforme

Cass. civ., sez. lav., 29.05.2017, n. 13463

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