La conoscenza non tempestiva che legittima l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere correlata non al dies a quo da cui decorre il termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma in prospettiva del dies ad quem, e sussiste quando l’ingiunto non è stato in grado, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive, di tempo e luogo, di predisporre necessarie ed adeguate difese. (Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, avendo ritenuto congruo il termine di 26 giorni intercorso tra il ritiro dell’atto notificato e la scadenza del termine per l’opposizione tempestiva).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 650
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 04.04.2016, n. 6518
Cass. civ., sez. III, 14.05.2013 n. 11550
Cass. civ., sez. I, 21.06.2012, n. 10386
Cass. civ., sez. Unite, 12.05.2005, n. 9938
Tribunale di Milano, 04.05.2017
Tribunale di Treviso, 23.03.2017
Tribunale di Milano, Sez. VI, 18.07.2016