Massimario
Tribunale Como , Sezione Lavoro, Sentenza n. 219 del 20.09.2017 – Dott. G. L. ORTORE
Danni - Illecito lesivo della integrità psico-fisica - Danno patrimoniale - Riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato - Risarcibilità come danno biologico - Onere delle prova

In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.

Il danno biologico non coincide automaticamente con una riduzione della capacità lavorativa specifica, per cui spetta al danneggiato l’onere di dimostrare che le lesioni fisiche subite hanno ridotto la propria capacità di lavorare e, quindi, di produrre reddito.

Riferimenti normativi

Codice Civile, articolo 1223

Codice Civile, articolo 2043

Codice Civile, articolo 2056

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 09.10.2015, n. 20312

Cass. civ., sez. lav., 07.11.2005, n. 21497

 

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 246 del 18.12.2017 – Dott. G.L. ORTORE
PREVIDENZA ED ASSISTENZA - Dipendenti civili e militari dello Stato - Riconoscimento anzianità servizio ai fini pensionistici INPS - Maggiorazione servizio confine di Stato - Giurisdizione

La domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, proposta dal personale della Guardia di Finanza, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario quando è volta al mero accertamento della misura dell’anzianità di servizio e non anche al computo della maggiorazione prevista dall’art. 21 del D.P.R. n. 1092/1973; in quest’ultimo caso, resta ferma la cognizione della Corte dei Conti.

 

Ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi degli artt. 21, 40 e 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e, dunque, del riconoscimento della maggiorazione ivi prevista, per “servizio prestato” deve intendersi il “servizio utile” e non il “servizio effettivo”.

 

Riferimenti normativi

Decreto Presidente della Repubblica 29.12.1973 n. 1092, artt. 21, 40, 124

 

Contra

Corte dei Conti, sez. I, 30.01.2015, n. 88

Corte dei Conti, sez. riun., 27.05.2011, n. 8

 

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 277 del 23.11.2017 – Dott.ssa B. CAO
PREVIDENZA ED ASSISTENZA - Agevolazioni contributive - Datori di lavoro operanti a Campione d’Italia - Dipendenti retribuiti in franchi svizzeri

Per beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 1 quater del D.L. n. 688/1985 convertito con modificazioni in L. n. 11/1986 – il quale individua una riduzione delle aliquote contributive, previdenziali ed assistenziali, a carico dei datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri – è necessario che l’imprenditore abbia pattuito sin dall’inizio una retribuzione in franchi per i propri dipendenti esponendosi, così, mensilmente ai rischi connessi all’oscillazione del cambio.

Diversamente, la ratio della norma appare violata qualora il datore di lavoro converta mensilmente lo stipendio in franchi al momento dell’erogazione al lavoratore.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legge 02.12.1985 n. 688, conv. mod. Legge 31.01.1986, art. 1 quater

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 251 del 20.10.2017 – Dott.ssa B. CAO
PUBBLICO IMPIEGO - Personale ATA - Reiterazione rapporti di lavoro a tempo determinato - Superamento 36 mesi - Risarcimento danno

E’ illegittima solo la reiterazione, oltre 36 mesi, dei contratti a termine su “organico di diritto”, mentre deve ritenersi consentita la ripetizione, anche oltre tale limite, dei contratti a termine per i posti vacanti su “organico di fatto”, con durata limitata al solo periodo di svolgimento dell’attività didattica, a meno che il lavoratore non dimostri che il rinnovo del contratto oltre i 36 mesi risponda ad esigenze di carattere non provvisorio, ma durevole e permanente.

La sanzione conseguente all’accertata illegittimità dei rinnovi dei contratti a tempo determinato, per le supplenze su organico di diritto, non può essere però la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, per l’esplicito divieto previsto per le Pubbliche Amministrazioni dall’art. 36, co. 5 D.lgs. n. 165/2001, per cui residua solo la tutela risarcitoria, pari a un’indennità omnicomprensiva, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, secondo quanto già disposto da Cass. civ., S.U., n. 5072/2016.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297

Legge 03.05.1994 n. 124, artt. 4 e 11

Decreto Legislativo 06.09.2001 n. 368

Decreto Legislativo 30.03.2001, art. 36

Legge 04.11.2010 n. 183, art. 32

Legge 13.07.2015 n. 107

 

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 07.11.2016, n. 22552

Cass. civ., sez. un.,15.03.2016, n. 5072

Corte Cost., 20.07.2016, n. 187

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 19 dell’8.01.2018 – Dott. A. D’ANIELLO
SOCIETA’ DI PERSONE - Amministratori - Diritti e obblighi

Al socio di una società in nome collettivo, cui lo stesso contratto sociale abbia attribuito la qualità di amministratore e, perciò, una posizione particolare, distinta da quella degli altri soci, non può negarsi “a priori” il diritto al compenso per l’attività prestata in detta qualità, qualora difetti un’esplicita previsione di gratuità del mandato ricevuto. Infatti,  stante l’equiparazione degli amministratori ai mandatari, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2293 e 2260 c.c., anche nel contesto del rapporto sociale, il mandato conferito all’amministratore deve presumersi oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c.. Occorre, di contro, esaminare complessivamente il contenuto del medesimo contratto sociale e, in particolare,  le disposizioni relative alla ripartizione degli utili. Pertanto, solo ove da tale indagine risulti che le parti hanno tenuto conto della particolare posizione del socio amministratore, per attribuirgli una partecipazione agli utili di speciale rilievo, non è ipotizzabile un ulteriore compenso per l’attività di amministrazione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2260

Codice Civile, art. 2293

Codice Civile, art. 1709

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 28.05.1985, n. 3236

Cass. civ., sez. lav., 13.11.1984, n. 5747

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 16 dell’8.01.2018 – Dott. A. D’ANIELLO
CONTRATTO DI APPALTO - Rovina e difetti di cose immobili - Responsabilità del venditore - Presupposti

L’art. 1669 c.c. trova applicazione non solo nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, ma anche nell’ipotesi in cui, pur avendo lo stesso utilizzato l’opera di soggetti estranei, la costruzione sia comunque  ad esso riferibile, in tutto o in parte, per avervi partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell’altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell’opera siano riconducibili all’attività dal medesimo riservatasi. In ogni caso, la presenza in cantiere del Direttore Lavori nominato dal committente/venditore non consente di ravvisare automaticamente in capo al venditore medesimo profili di responsabilità.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1669

Conformi

Cass. civ., sez. II, 13.07.2007, n. 16202

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1473 del 23.10.2017 – Dott. A. PETRONZI
CONTRATTO DI MUTUO - Interessi di mora a tasso usuraio - Clausola - Nullità - Estensibilità agli interessi corrispettivi - Esclusione

La valutazione dell’usurarietà  degli interessi nel contratto di mutuo deve investire autonomamente sia il tasso di mora che il tasso corrispettivo. Pertanto, ove il superamento del tasso soglia colpisca solo il tasso di mora, la pronuncia di nullità della relativa clausola non potrà estendersi agli interessi corrispettivi.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1815

Conformi

Tribunale di Monza, 19.06.2017

Tribunale di Roma, 05.04.2017

Tribunale di Como, 28.04.2016

Tribunale di Milano, 28.01.2014

 

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1439 dell’ 11.10.2017 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC - Art. 16 septies del D.l. n. 179 del 2012 - Scissione degli effetti per il notificato e il notificante

L’art. 16 septies del D.l. n. 179 del 2012 costituisce un’integrazione dell’art. 147 c.p.c. in materia di notifiche telematiche e ne condivide, pertanto, la ratio, che è quella di tutelare  l’interesse al riposo del destinatario nelle fasce orarie ivi indicate (dopo le ore 21.00 e sino alle ore 7.00 del giorno successivo). Ne consegue che la notifica effettuata a mezzo PEC dopo le ore 21.00 deve considerarsi perfezionata il giorno successivo solo per il destinatario e non anche per il notificante. Diversamente, si introdurrebbe un’anticipazione del termine per il notificante estraneo allo scopo perseguito dall’art. 147 c.p.c. che, come si è detto, è meramente quello di tutelare il riposo notturno del destinatario.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 147

Decreto Legge 18.10.2012 n. 179, art. 16 septies

Conformi

Corte d’Appello di Firenze, 26.01.2017

Contra

Cass. civ., sez. III, 21.09.2017, n. 21915

Cass. civ., sez. lav., 04.05.2016, n. 8886

Corte d’Appello di Bologna, 03.11.2015

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1061 del 5.07.2017 – Dott.ssa P. PARLATI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - Dichiarazioni dell’assicurato in ordine al rischio - Onere imposto alla Compagnia Assicuratrice di manifestare la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto

L’onere imposto alla Compagnia Assicuratrice, ai sensi dell’art. 1892 comma 2 c.c., di manifestare  la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, a pena di decadenza,  entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della causa di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il suddetto termine e, a maggior ragione, prima che la Compagnia Assicuratrice abbia conosciuto l’inesattezza o la reticenza della dichiarazione. In tal caso, infatti, è sufficiente che la Compagnia Assicuratrice invochi, anche in via di eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza che sia necessario impugnare formalmente il contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1892

Conformi

Cass. civ., sez. III, 04.03.2003, n. 3165

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 977 del 15.06.2017 – Dott.ssa C. D’OSUALDO
ESECUZIONE FORZATA - Idoneità di un decreto ingiuntivo a fungere da titolo esecutivo - Equivocità del titolo - Criterio esegetico - Esecutività come ipotesi eccezionale

Quando il tenore letterale del decreto ingiuntivo è equivoco in punto di provvisoria esecutività, ai  fini dell’interpretazione dello stesso, occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 642 c.p.c., le ipotesi di provvisoria esecutività del provvedimento monitorio sono strettamente tipizzate ed eccezionali. Pertanto, in assenza di un’univoca dicitura di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, lo stesso non dovrà essere considerato tale (Fattispecie nella quale, da un lato, l’esecutività del decreto risultava condizionata alla mancata opposizione e non al mancato pagamento, dall’altro,  l’ordine di esecuzione del decreto veniva dato come immediato).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 642

Conformi

Cass. civ., sez. III, 29.01.2014, n. 1984

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