In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.
Il danno biologico non coincide automaticamente con una riduzione della capacità lavorativa specifica, per cui spetta al danneggiato l’onere di dimostrare che le lesioni fisiche subite hanno ridotto la propria capacità di lavorare e, quindi, di produrre reddito.
Riferimenti normativi
Codice Civile, articolo 1223
Codice Civile, articolo 2043
Codice Civile, articolo 2056
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 09.10.2015, n. 20312
Cass. civ., sez. lav., 07.11.2005, n. 21497
La domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, proposta dal personale della Guardia di Finanza, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario quando è volta al mero accertamento della misura dell’anzianità di servizio e non anche al computo della maggiorazione prevista dall’art. 21 del D.P.R. n. 1092/1973; in quest’ultimo caso, resta ferma la cognizione della Corte dei Conti.
Ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi degli artt. 21, 40 e 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e, dunque, del riconoscimento della maggiorazione ivi prevista, per “servizio prestato” deve intendersi il “servizio utile” e non il “servizio effettivo”.
Riferimenti normativi
Decreto Presidente della Repubblica 29.12.1973 n. 1092, artt. 21, 40, 124
Contra
Corte dei Conti, sez. I, 30.01.2015, n. 88
Corte dei Conti, sez. riun., 27.05.2011, n. 8
Per beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 1 quater del D.L. n. 688/1985 convertito con modificazioni in L. n. 11/1986 – il quale individua una riduzione delle aliquote contributive, previdenziali ed assistenziali, a carico dei datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri – è necessario che l’imprenditore abbia pattuito sin dall’inizio una retribuzione in franchi per i propri dipendenti esponendosi, così, mensilmente ai rischi connessi all’oscillazione del cambio.
Diversamente, la ratio della norma appare violata qualora il datore di lavoro converta mensilmente lo stipendio in franchi al momento dell’erogazione al lavoratore.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 02.12.1985 n. 688, conv. mod. Legge 31.01.1986, art. 1 quater
E’ illegittima solo la reiterazione, oltre 36 mesi, dei contratti a termine su “organico di diritto”, mentre deve ritenersi consentita la ripetizione, anche oltre tale limite, dei contratti a termine per i posti vacanti su “organico di fatto”, con durata limitata al solo periodo di svolgimento dell’attività didattica, a meno che il lavoratore non dimostri che il rinnovo del contratto oltre i 36 mesi risponda ad esigenze di carattere non provvisorio, ma durevole e permanente.
La sanzione conseguente all’accertata illegittimità dei rinnovi dei contratti a tempo determinato, per le supplenze su organico di diritto, non può essere però la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, per l’esplicito divieto previsto per le Pubbliche Amministrazioni dall’art. 36, co. 5 D.lgs. n. 165/2001, per cui residua solo la tutela risarcitoria, pari a un’indennità omnicomprensiva, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, secondo quanto già disposto da Cass. civ., S.U., n. 5072/2016.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297
Legge 03.05.1994 n. 124, artt. 4 e 11
Decreto Legislativo 06.09.2001 n. 368
Decreto Legislativo 30.03.2001, art. 36
Legge 04.11.2010 n. 183, art. 32
Legge 13.07.2015 n. 107
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 07.11.2016, n. 22552
Cass. civ., sez. un.,15.03.2016, n. 5072
Corte Cost., 20.07.2016, n. 187
Al socio di una società in nome collettivo, cui lo stesso contratto sociale abbia attribuito la qualità di amministratore e, perciò, una posizione particolare, distinta da quella degli altri soci, non può negarsi “a priori” il diritto al compenso per l’attività prestata in detta qualità, qualora difetti un’esplicita previsione di gratuità del mandato ricevuto. Infatti, stante l’equiparazione degli amministratori ai mandatari, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2293 e 2260 c.c., anche nel contesto del rapporto sociale, il mandato conferito all’amministratore deve presumersi oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c.. Occorre, di contro, esaminare complessivamente il contenuto del medesimo contratto sociale e, in particolare, le disposizioni relative alla ripartizione degli utili. Pertanto, solo ove da tale indagine risulti che le parti hanno tenuto conto della particolare posizione del socio amministratore, per attribuirgli una partecipazione agli utili di speciale rilievo, non è ipotizzabile un ulteriore compenso per l’attività di amministrazione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2260
Codice Civile, art. 2293
Codice Civile, art. 1709
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 28.05.1985, n. 3236
Cass. civ., sez. lav., 13.11.1984, n. 5747
L’art. 1669 c.c. trova applicazione non solo nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, ma anche nell’ipotesi in cui, pur avendo lo stesso utilizzato l’opera di soggetti estranei, la costruzione sia comunque ad esso riferibile, in tutto o in parte, per avervi partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell’altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell’opera siano riconducibili all’attività dal medesimo riservatasi. In ogni caso, la presenza in cantiere del Direttore Lavori nominato dal committente/venditore non consente di ravvisare automaticamente in capo al venditore medesimo profili di responsabilità.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1669
Conformi
Cass. civ., sez. II, 13.07.2007, n. 16202
La valutazione dell’usurarietà degli interessi nel contratto di mutuo deve investire autonomamente sia il tasso di mora che il tasso corrispettivo. Pertanto, ove il superamento del tasso soglia colpisca solo il tasso di mora, la pronuncia di nullità della relativa clausola non potrà estendersi agli interessi corrispettivi.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1815
Conformi
Tribunale di Monza, 19.06.2017
Tribunale di Roma, 05.04.2017
Tribunale di Como, 28.04.2016
Tribunale di Milano, 28.01.2014
L’art. 16 septies del D.l. n. 179 del 2012 costituisce un’integrazione dell’art. 147 c.p.c. in materia di notifiche telematiche e ne condivide, pertanto, la ratio, che è quella di tutelare l’interesse al riposo del destinatario nelle fasce orarie ivi indicate (dopo le ore 21.00 e sino alle ore 7.00 del giorno successivo). Ne consegue che la notifica effettuata a mezzo PEC dopo le ore 21.00 deve considerarsi perfezionata il giorno successivo solo per il destinatario e non anche per il notificante. Diversamente, si introdurrebbe un’anticipazione del termine per il notificante estraneo allo scopo perseguito dall’art. 147 c.p.c. che, come si è detto, è meramente quello di tutelare il riposo notturno del destinatario.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 147
Decreto Legge 18.10.2012 n. 179, art. 16 septies
Conformi
Corte d’Appello di Firenze, 26.01.2017
Contra
Cass. civ., sez. III, 21.09.2017, n. 21915
Cass. civ., sez. lav., 04.05.2016, n. 8886
Corte d’Appello di Bologna, 03.11.2015
L’onere imposto alla Compagnia Assicuratrice, ai sensi dell’art. 1892 comma 2 c.c., di manifestare la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della causa di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il suddetto termine e, a maggior ragione, prima che la Compagnia Assicuratrice abbia conosciuto l’inesattezza o la reticenza della dichiarazione. In tal caso, infatti, è sufficiente che la Compagnia Assicuratrice invochi, anche in via di eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza che sia necessario impugnare formalmente il contratto di assicurazione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1892
Conformi
Cass. civ., sez. III, 04.03.2003, n. 3165
Quando il tenore letterale del decreto ingiuntivo è equivoco in punto di provvisoria esecutività, ai fini dell’interpretazione dello stesso, occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 642 c.p.c., le ipotesi di provvisoria esecutività del provvedimento monitorio sono strettamente tipizzate ed eccezionali. Pertanto, in assenza di un’univoca dicitura di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, lo stesso non dovrà essere considerato tale (Fattispecie nella quale, da un lato, l’esecutività del decreto risultava condizionata alla mancata opposizione e non al mancato pagamento, dall’altro, l’ordine di esecuzione del decreto veniva dato come immediato).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 642
Conformi
Cass. civ., sez. III, 29.01.2014, n. 1984