A prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione del medico chirurgo plastico come obbligazione di mezzi o di risultato, è indubbio che chi si rivolge a tale professionista lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, quindi, per rimuovere un difetto e raggiungere un determinato risultato, non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto e ne determina la natura.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1218
Codice Civile, art. 2230
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 25.11.1994, n. 10014
Tribunale di Milano, 24.07.2017, n. 8243
Tribunale di Milano, 29.10.2015, n. 12113
Tribunale di Padova, 10.03.2004
Tribunale di Roma, 05.10.1996
Contra
Cass. Civ., sez. III, 03.12.1997, n. 12253
Tribunale di Bari, 23.05.2011, n. 1780