La causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando il debitore realizza una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, per cui, pur non essendo necessaria l’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, occorre comunque che questo impedisca di avere, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, la conoscenza del credito e, quindi, provochi un impedimento non sormontabile con dei normali controlli.

 

Riferimenti normativi

Legge 08.08.1995 n. 335, art. 3

Codice Civile, art. 2941

 

Conformi

Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2007,  n. 9113