Il D.l. 338/1989 art. 1 comma 1 convertito nella Legge 389/1989 stabilisce un importo minimo di retribuzione da sottoporre a contribuzione, sotto il quale non è consentito scendere, neppure se la retribuzione in concreto versata al lavoratore sia inferiore. La necessità di stabilire , per legge, un “minimale contributivo”, fissato in riferimento al cd. contratto collettivo “leader”, deriva dall’esigenza di garantire comunque ai lavoratori di un determinato settore una pensione di pari importo, nel caso di identica durata del periodo lavorativo svolto. Pertanto, se il contratto di riferimento per l’INPS interessa un maggior numero di organizzazioni sindacali, con un numero di iscritti ben superiore a quello delle organizzazioni firmatarie del contratto utilizzato dal datore di lavoro, la contribuzione previdenziale dev’essere calcolata con riferimento al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale sottoscritto da AGCI-PSL/Legacoop/ferdelavoro-confocooperative con CGIL/CISL/UIL.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legge 09.10.1989 n. 338, conv. mod. Legge 07.12.1988 n. 389

 

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 02.09.2016, n. 17531

 

Contra

Tribunale di Como, Giudice del Lavoro dott. Canepa n. 296/2015