E’ possibile la revisione dellaliquidazione del danno per aggravamenti successivi e sopravvenuti allaformazione del pregresso giudicato (o alla transazione) soltanto se, al momentodella prima liquidazione, non erano obiettivamente accertabili, nell’ambito diuna ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinarel’aggravamento futuro, o non erano prevedibili gli effetti dei medesimi ovvero nonsussisteva ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficaciaconcausale dell’aggravamento.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043

Cod. Civ. art. 2056

Conformi

Cass. Civ. 03.11.1984, n. 5576