E’ possibile la revisione dellaliquidazione del danno per aggravamenti successivi e sopravvenuti allaformazione del pregresso giudicato (o alla transazione) soltanto se, al momentodella prima liquidazione, non erano obiettivamente accertabili, nell’ambito diuna ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinarel’aggravamento futuro, o non erano prevedibili gli effetti dei medesimi ovvero nonsussisteva ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficaciaconcausale dell’aggravamento.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043
Cod. Civ. art. 2056
Conformi
Cass. Civ. 03.11.1984, n. 5576