La nascita di un bambino nonprogrammata e causata dall’inadempimento del medico lede il dirittofondamentale dell’individuo (e della coppia nel suo insieme) ad unaprocreazione cosciente e responsabile, nonché il diritto all’autodeterminazionenelle scelte personali tutelato dall’art. 2 Cost.. Conseguono a tale illecitoun danno patrimoniale, consistente nei maggiori oneri gravanti sulla coppia peril mantenimento del figlio non voluto nei primi anni di vita, e un dannoesistenziale, consistente nel radicale cambiamento delle abitudini di vita chela nascita di un figlio comporta per la coppia. La quantificazione di taleultimo danno è frutto di una valutazione equitativa, stante l’impossibilità didimostrare il suo preciso ammontare.

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica,art. 2

Conformi

Trib. Busto Arsizio, 17.07.2001