Il procedimento per la convalida di licenza o di sfratto, caratterizzato da struttura processuale(eventualmente) bifasica, non va preceduto da mediazione, la quale va esperita solo in ipotesi di mutamento di rito a seguito di opposizione, che determina insorgenza di “controversia in materia di locazione”, a mente dell’art. 5,comma 1, d.lg. n. 28/2010.
Riferimenti normativi
lgs. 04.03.2010, n. 28, art. 5, comma 1
Cod. Proc. Civ. art. 657 ss.
Conformi
Trib. Modena 06.03.2012