Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei nonni di una persona deceduta per colpa altrui, è necessario tenere in considerazione il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili,escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che in ogni caso costituisce un significativo elemento di valutazione in assenza del quale,tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2043
Conformi
Cass. pen., sez. III, 4.06.2013, n. 29735