Al fine dell’invalidità del negozio giuridico (nel caso di specie, donazione) per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto,versava in uno stato patologico tale da farne venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche: è, di contro, sufficiente accertare

che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 428

Codice Civile, art. 775

Conformi

Cass.civ., sez. III, 8.02.2012, n. 1770

Cass.civ., sez. II, 8.06.2011, n. 12532

Cass. civ., sez. II, 28.03.2002, n. 4539

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante  – Prova per presunzioni – Ammissibilità

La prova dell’incapacità naturalepuò essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche dasoli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 428

Codice Civile, art. 775

Codice Civile, art. 2729

Conformi

Cass. civ., sez. II, 28.03.2002, n. 4539

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante – Prova perpresunzioni – Certificazioni della Commissione medica – Ammissibilità

In tema di capacità del donante e, quindi, di validità ed efficacia della donazione, l’incapacità naturale,quale causa d’annullamento del negozio giuridico, è desumibile anche dalla certificazione della Commissione medica, seppur se anteriore alla stipula dell’atto e volta esclusivamente alla valutazione della domanda di invalidità pensionistica, proposta dal medesimo soggetto poi divenuto donante.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 428

Codice Civile, art. 775

Codice Civile, art. 2729

Conformi

Cass. civ., sez. VI, 17.09.2013,n. 21148

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante – Prova perpresunzioni – Incapacità intermedia

Accertata la totale incapacità diun soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermediola sussistenza dell’incapacità naturale è assistita da presunzione iuris tantum.

Riferimentinormativi

Codice Civile, art. 428

Codice Civile, art. 775

Codice Civile, art. 2729

 

Conformi

Cass.civ., sez. II, 3.01.2014, n. 59

Cass. civ., sez. II, 9.08.2011,n. 17130