L’assunto metodologico per cui la verifica della usurarietà del tasso di mora va effettuata solo avuto riguardo alla quota capitale, non risulta conforme al dettato normativo, tenuto conto che l’art. 3 della Delibera del CICR 9 febbraio 2000, che ha superato il vaglio costituzionale, consente l’applicazione della mora all’intera rata scaduta e dunque anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi, alla duplice condizione che il contratto sia stipulato successivamente alla delibera CICR e che vi sia una previsione negoziale in tal senso. Il tasso di mora deve, dunque, essere calcolato sull’intera rata scaduta e non pagata comprensiva della quota interessi corrispettivi.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1813

Delibera CICR 9.02.2000

 

Conformi

Tribunale di Monza, 27.03.2015