Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore di lavoro effettivamente svolte, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare un’inversione dell’onere della prova.
Qualora, di contro, il lavoratore rivendichi un credito di lavoro a titolo di retribuzioni mai corrispostegli, è onere del datore di lavoro, parte convenuta, dimostrare di aver provveduto al regolare pagamento delle spettanze al lavoratore.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2108
Codice Civile, art. 2697
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., sez. lav., 16.02.2009, n. 3714
Conformi alla seconda parte della massima
Tribunale di Bologna, 16.05.2013