Nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, è necessario operare un computo per poste omogenee, senza che su tale soluzione spieghi effetti lo ius superveniens di cui alla Legge n. 145 del 2018, posto che dette modifiche non possono trovare applicazione per gli infortuni occorsi prima del 1 gennaio 2019.

Riferimenti normativi

Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 1126

Decreto del Presidente della Repubblica 30.06.1965, n. 1124, art. 10

Conformi

Cass. Civ., sez. Lav., 21.05.2019, n. 13645