Il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi entro il quale, a decorrere dall’1.01.2018, può essere erogata dall’INPS la pensione di inabilità vale solo per coloro che non abbiano già maturato l’età pensionabile in precedenza (sulla base del diverso requisito anagrafico di 65 anni e 7 mesi). Il contribuente che ha maturato l’età pensionabile prima dell’1.01.2018 può presentare esclusivamente domanda di assegno sociale ex art. 19 L. n. 118/1971, con diritto alla percezione della prestazione a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda.

 

Riferimenti normativi

Legge 30.04.1969, n. 153, art. 26

Legge 30.03.1971, n. 118, art. 12, 13 e 19

Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, art. 12

Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, art. 24

Decreto Ministeriale Economia e Finanze 05.12.2017

 

Prassi amministrativa

Messaggio INPS n. 4920 del 07.12.2017