In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, se la ristrutturazione aziendale attiene la chiusura di un punto vendita, la scelta dei lavoratori da licenziare può essere limitata al personale che vi è addetto salva l’ipotesi in cui, per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda, i lavoratori da licenziare siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altre realtà organizzative.

 

Non è operabile una distinzione tra licenziamento dei lavoratori di un reparto o settore dell’azienda e licenziamento degli addetti ad un’unità produttiva, trattandosi di vicende sostanzialmente assimilabili tra loro. Entrambe coinvolgono lavoratori utilizzati in una determinata fase di un più ampio processo produttivo o in un particolare ambito territoriale, comunque delimitato e ben individuabile all’interno della più vasta organizzazione aziendale.

 

Riferimenti normativi

Legge 23.07.1991, n. 223, artt. 4 e 5

 

Conformi

Cass. Civ., sez. lav., 25.09.2018, n. 22672

Cass. Civ., sez. lav., 12.09.2018, n. 22178

Cass. Civ., sez. lav., 16.09.2016, n. 18190

Cass. Civ., sez. lav., 12.01.2015, n. 203