In ipotesi di accesso al Fondo di Garanzia INPS, la decadenza annuale per l’esercizio dell’azione contro l’INPS non è impedita dalla tempestiva proposizione di un ricorso giudiziale a cui è seguita l’estinzione del giudizio ex art. 181 c.p.c. con relativa cancellazione della causa dal ruolo, stante l’inefficacia ex art. 310, co. 2 c.p.c. – non limitabile ai soli aspetti processuali – degli atti compiuti nel corso del giudizio estinto e l’impossibilità di estendere alla decadenza ex art. 2964 c.c. l’effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto, invece, dalle norme sulla prescrizione.

 

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 181

Codice di Procedura Civile, art. 310

Codice Civile, art. 2964

Decreto del Presidente della Repubblica 30.07.1970, n. 639, art. 47

 

 

 

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 14.03.2018, n. 6230

Cass. Civ., sez. I., 14.04.1994, n. 3505