Le norme della L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo riguardano i procedimenti strumentali all’emanazione da parte della P.A. dei provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell’organo che li adotta, e non sono perciò applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, connotati dal potere di supremazia gerarchica ,ma privi dell’efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo.

 

Relativamente ad un contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di risoluzione anticipata da parte del datore di lavoro non sorretta da un’idonea giusta causa, il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma al risarcimento del danno. Ai fini della liquidazione del risarcimento, il giudice di merito non può – una volta esclusa la mancanza di diligenza nella ricerca di un nuovo lavoro – disattendere la richiesta di un risarcimento commisurato alle retribuzioni perse fino alla naturale conclusione del contratto, mediante il semplice e non validamente giustificato ricorso ad una liquidazione equitativa.

 

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2119

Legge 07.08.2015, n. 124

Decreto Legge 06.07.2012, n. 95

Decreto Legge 04.07.2006, n. 223

Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165

Legge 07.08.1990, n. 241/1990

 

Circolari

Circolare n. 4/2015 Ministero per la semplificazione e della pubblica amministrazione

Circolare n. 6/2014 Ministero per la semplificazione e della pubblica amministrazione

 

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 11.03.2019, n. 6950

Cass. civ., sez. lav., 04.01.2019, n. 87

Cass. civ., sez. lav., 13.07.2017, n. 17361

Cass. civ., sez. lav., 01.10.2015, n. 19626