Qualora la Cooperativa non applichi un contratto collettivo ai soci lavoratori dipendenti ma assicuri agli stessi un trattamento economico pari al reddito mensile distribuito in base al Regolamento interno, la contribuzione che la Cooperativa è tenuta a versare all’INPS va verificata mensilmente, avendo come parametro di riferimento la contrattazione collettiva leader del settore che stabilisce i minimi contributivi. La misura dei contributi dovuti agli enti previdenziali è, infatti, stabilita dalla legge in ragione della base imponibile che è costituita dalla retribuzione mensile spettante al lavoratore in base alla contrattazione collettiva di riferimento o, nella sola ipotesi in cui la retribuzione sia superiore a quella risultante dall’applicazione della contrattazione collettiva, dall’accordo delle parti. E’ illegittimo procedere ad una compensazione nell’arco dell’anno tra quanto versato al di sotto dei minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva per alcuni mesi e quanto invece versato in più con riferimento ad altri, non trovando applicazione il c.d. “minimo dei minimi” di cui alla L. n. 638/1983.

 

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica, art. 36

Costituzione della Repubblica, art. 38

Decreto Legge 12.09.1983, n. 463

Legge 11.11.1983, n. 638

Decreto Legge 09.10.1989, n. 338

Legge 07.12.1989, n. 389

Legge 03.04.2001, n. 142

 

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 03.06.2019, n. 15120

Cass. civ., sez. lav., 08.05.2019, n. 12166

Cass. civ., sez. lav., 03.10.2018, n. 24109

Cass. civ., sez. lav., 17.04.2012, n. 6001

Cass. civ., sez. lav., 24.11.2011, n. 24832