In ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del prestatore di lavoro di accettare il trasferimento ex art. 2103 c.c., disposto dal datore di lavoro in luogo distante da quello di residenza oltre 50 km e raggiungibile con i mezzi pubblici in più di 80 minuti, formalizzata con verbale di conciliazione in sede sindacale, il lavoratore ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione (NASPI), trattandosi di una situazione, nella sostanza, sostitutiva e preventiva rispetto a provvedimenti quali un probabile licenziamento per giustificato motivo oggettivo o a delle dimissioni per giusta causa.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2103
Decreto Legislativo 04.03.2015, n. 22, art. 3
Decreto Legislativo 21.04.200, n. 181, art. 1
Legge 28.06.2012, n. 92, art. 2
Prassi amministrativa
Circolare INPS n. 94 del 12.05.2015
Circolare INPS n. 142 del 29.07.2015
Circolare INPS n. 163 del 20.10.2003