In caso di accertata non indennizzabilità della pretesa malattia professionale per mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente (pari al 6%), con conseguente rigetto del ricorso giudiziale, il giudice non può successivamente emanare una pronuncia di mero accertamento circa il grado di indennizzabilità, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo accertamento con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 c.p.c..
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 34 c.p.c.
Decreto del Presidente della Repubblica 30.06.1965, n. 1124
Conformi
Cass. civ., sez. III, 26.02.2019, n. 5486
Cass. civ., sez. lav., 19.06.2018, n. 16149
Cass. civ., sez. I, 28.10.2011, n. 22520
Cass. civ., sez. lav., 04.02.1998, n. 11336