In caso di affitto di azienda, con retrocessione del dipendente al soggetto dichiarato fallito, non si configura un’unica obbligazione, con pluralità di debitori solidali, ma distinte obbligazioni di natura diversa tra loro, il che esclude che l’intervento del Fondo di garanzia INPS sia condizionato anche all’insolvenza del cessionario\affittuario dell’azienda, in quanto l’art. 2 L. 297/1982 ritiene sufficiente l’insolvenza di uno dei datori di lavoro tenuti al pagamento del T.F.R. e non anche di tutti gli altri, nei cui confronti potrà rivalersi l’INPS, ai sensi del citato art. 2 comma 7 L. 297/1982.
Riferimenti normativi
Legge 29.05.1982, n. 297, art. 2
Conformi
Cass. Civ., sez. lav., 09.06.2014, n. 12971
Cass. Civ., sez. lav., 28.07.2011, n. 16617
Contra
Cass. Civ., sez. lav., 13.11.2001, n. 14091