Nel rapporto di lavoro subordinato del socio lavoratore, qualora la Cooperativa non applichi un contratto collettivo, nella valutazione della proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui agli artt. 36 Cost e 6, co. 2 L. n. 142/2001, occorre comparare il trattamento economico percepito dal socio lavoratore in base al rapporto associativo ed al regolamento della Cooperativa con la retribuzione del CCNL leader del settore, comprensiva del trattamento di fine rapporto. Qualora il regolamento della Cooperativa non preveda l’accantonamento ed il pagamento del TFR, ma siano stati ripartiti al socio lavoratore gli utili conseguiti per importi superiori alla retribuzione prevista dal CCNL, non sussiste il diritto del socio lavoratore alle differenze retributive; l’ampio margine differenziale tra la retribuzione lorda corrisposta mensilmente al socio lavoratore e quella del CCNL dallo stesso invocato è tale da ricomprendere, assorbendola, anche la quota del TFR.

 

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica, art. 36

Legge 03.04.2001, n. 142, art. 6

 

Conformi

Tribunale di Como, sez. lav., n. 23/2019

Cass. civ., sez. lav., 28.08.2013, n. 19832