La mancata compilazione del quadro RR sezione II, relativo all’obbligo di versare i contributi dovuti alla Gestione separata sul reddito dichiarato quale lavoratore autonomo, in assenza di iscrizione ad alcuna cassa professionale, costituisce un doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale, con la conseguente sospensione della prescrizione, ex art. 2941 n. 8 c.c..

Ai contributi dovuti alla Gestione separata, infatti, si applica l’art. 18 D.lgs 241/1997, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui i contributi devono essere versati e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (mera dichiarazione di scienza e non presupposto dell’obbligazione contributiva).

Ai sensi dell’art 2935 c.c., viene attribuita rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione solo a ciò che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio, senza comprendere impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto.

 

 

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 09.07.1997, n. 241

Regio Decreto Legge, 04.10.1935, n. 1827, art. 55

Codice Civile, art. 2935

Codice civile, Art. 2941